mercoledì 18 aprile 2012

Responsabilità a mezzo stampa


A far data dal 21 marzo 2011 é divenuta operativa, nell'ordinamento italiano, la conciliazione per le materie individuate dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e dal d.m. 18 novembre 2010, n. 480. L'obiettivo, dichiarato e, peraltro, comune alla maggior parte degli ultimi interventi del legislatore in materia di giustizia, è quello di creare strumenti alternativi alla risoluzione giudiziale delle controversie, al fine di deflazionare un sistema ormai ingolfato e sicuramente incapace di rispondere, in tempi brevi, alle istanze di tutela dei cittadini. D'altro canto, nella moderna società, complessa, dinamica, multiforme ed in continuo mutamento ha assunto preminente rilevanza  l’interesse ad una soluzione celere, efficace ed economica delle controversie, facendo sempre più emergere la necessità di individuare istituti alternativi, rispetto al modello tradizionale, legato ai  provvedimenti vincolanti del giudice o dell’arbitro, e fondati su criteri partecipativi e consensuali delle parti, destinati al raggiungimento di un accordo tra le stesse.
Pertanto, operando una coraggiosa svolta, il legislatore, accanto ad una più generica facoltà di accedere alla mediazione per tutte le controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili, impone il ricorso obbligatorio, in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità e, dal 20 marzo 2012, controversie condominiali e risarcimento danni conseguente alla circolazione dei veicoli, a questo strumento alternativo, destinato ad agevolare il rinvenimento di una soluzione soddisfacente per tutte le parti e mirante alla qualità delle relazioni fra i soggetti anche nel futuro.
Infatti, questo nucleo centrale di materie, se, da un lato, costituisce un'ampia fetta del contezioso civile in essere ed in fieri, dall'altro, esprime la volontà di intervenire in settori giuridicamente e socialmente rilevanti, dove è importante cercare di modificare, mantenendoli, tuttavia in vita, i precedenti rapporti tra le parti, incrinati da un qualche evento, e ristabilendo la reciproca fiducia.
Dunque, il d. lgs. 28/2010 ha indicato anche la "diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità" tra le materie per le quali la mediazione è obbligatoria, fatta eccezione per i casi in cui la relativa azione civile sia esercitata nel processo penale. Tuttavia, la delicatezza delle questioni relative a siffatto reato, collegato alla lesione della onorabilità (e per molti aspetti anche della privacy) di una persona, presenta profili di elevata soggettività, che rendono, da un lato, necessario il ricorso ad una significativa attività ricostruttiva dei fatti, dei contesti, della personalità, aprendo, così sicuri spazi per una attività di mediazione volta a condurre le parti verso l'individuazione di un punto di equilibrio, ma nel contempo fa emergere alcuni aspetti problematici.
In generale, il reato di diffamazione è previsto e disciplinato dall'art. 595 c.p., il cui terzo comma prevede un aggravamento della pena per le ipotesi in cui l'offesa alla reputazione altrui sia arrecata con il mezzo della stampa. La ratio di tale aggravante va rinvenuta, nell'ottica del legislatore del novecento, nella maggiore capacità lesiva della condotta incriminata, derivante dalla maggiore diffusività del mezzo impegnato, sia nello spazio che nel tempo, ma è destinata a fare i conti con i più moderni e rapidi strumenti di comunicazione di massa.
Orbene, nel caso di offesa e/o pregiudizio arrecato alla reputazione ed all'onore, si configura non soltanto un reato, ma anche un danno aquiliano, con conseguente diritto al relativo risarcimento. In passato, si è, però, accordata prevalenza al profilo penalistico, segnando l'obbligatorietà dell'azione penale, alla quale sarebbe dovuta seguire quella civile per il risarcimento. Tuttavia, la Suprema Corte, con la sentenza n. 5259/1984, ha riconosciuto ad ogni cittadino la facoltà di tutelare il proprio onore e la propria dignità in sede civile, senza la necessità di avviare l'azione penale, per cui, dinanzi al fatto-reato, la via percorribile è alternativa e la scelta spetta all'offeso. Ciò legittima, pertanto, la scelta dell'odierno legislatore di sottoporre alla mediazione le questioni civili legate al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa indipendentemente dal ricorso alla tutela penale, ma, al contempo, fa emergere tutte le difficoltà legate ai necessari presupposti penalistici delle controversie derivanti da fatti-reato. Infatti, anche nel caso di risarcimento in sede civile, la struttura del reato dovrà essere vagliata ed analizzata, al fine di verificarne la sussistenza o, viceversa, al fine di valutare la legittimità della condotta dell'agente, scriminata, perciò, dal diritto di informazione, costituzionalmente riconosciuto. Pertanto, si dovrà accertare che il fatto oggetto di pregiudizio non sia scriminato dal diritto di cronaca e/o di critica e che siano violati i limiti all'esercizio del diritto medesimo, sia interni (verità, continenza e pertinenza) che esterni (quali le ipotesi di non punibilità).
Comunque, indipendentemente da quelle che potrebbero essere le difficoltà di ordine soggettivo, legate al bagaglio conoscitivo di ciascun conciliatore, in sede di effettivo svolgimento dell'attività conciliativa si presenteranno una serie di questioni problematiche, legate alla natura del reato, da un lato, e all'obiettivo proposto dal meccanismo di mediazione, dall'altro. Infatti, si tratta di una materia che presuppone il bilanciamento di contrapposti interessi, ma di eguale rango costituzionale e di fronte ai quali la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha mostrato, in più occasioni, un orientamento altalenante, legato, peraltro, anche alla rapida evoluzione e profonda trasformazione subita dai mezzi di comunicazione di massa.
Allora appare legittimo chiedersi: quale sarà l'approccio della mediazione nei confronti del rapporto tra libertà di informazione e tutela della dignità personale? Obiettivo della media-conciliazione è il rinvenimento di un punto di incontro, non secondo giustizia ma secondo equità, tra posizioni divergenti, per cui si potrebbe assistere ad una sorta di livellamento degli interessi coinvolti, tutti di rango e dignità costituzionale, ma per i quali la stessa Costituzione, e l'interpretazione di questa nel tempo operata da dottrina e giurisprudenza, stabilisce una sostanziale gerarchia.
Infatti, onore e libera manifestazione di pensiero necessitano di un reciproco bilanciamento, indispensabile per fissare i limiti di intangibilità di tutela dell'uno e di operatività dell'altro e nella ricerca di un siffatto delicato equilibrio, la giurisprudenza, sollecitata dagli incessanti mutamenti del costume sociale e dal progresso della tecnologia, ha accordato ora all'uno ora all'altra preminente tutela. Nel caso di diffusione a mezzo della stampa, così, sub iudice, si accorda , prevalenza alla libertà di espressione, ma a condizione che vengano rispettati quei principi (già in precedenza evidenziati) che la Corte di Cassazione ha enumerato nel cd. Decalogo dei giornalisti, con la sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259.
Per quanto attiene, invece, agli altri mezzi di pubblicità (ad es. radio e televisione ed, oggi più che mai internet), che hanno progressivamente e sostanzialmente modificato il mondo dell'informazione e della comunicazione, la giurisprudenza ed una parte della dottrina, si sono mostrate, in alcune occasioni, molto più rigorose nell'obiettivo di contemperare la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto alla tutela della propria dignità, ponendo in evidenza le particolari circostanze in cui il caso si è verificato e valutando le conseguenze concrete dell'offesa,  la sua ricaduta sull'opinione o sulla stima di cui gode un soggetto in un determinato ambiente per qualità fisiche, intellettive e professionali e la diffusione specifica della notizia. Si tratta di profili facilmente coglibili soprattutto in relazione alle molteplici applicazioni fornite da internet. Quest'ultimo è, senza ombra di dubbio, un efficace strumento di comunicazione attraverso il quale può estrinsecarsi il diritto di esprimere la propria opinione, ma la particolare diffusività dello stesso, utilizzato per propagare il messaggio denigratorio, la circostanza che le informazioni immesse in rete siano potenzialmente fruibili da qualsiasi utente in ogni parte del mondo (sia pur tra coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e la legittimazione a connettersi, nel caso dei siti a pagamento), indurrebbero ad individuare profili sanzionatori molto più rigorosi.
D'altro canto, il secondo aspetto che potrebbe presentarsi problematico è strettamente connesso al primo ed alla testè riferita pluralità degli strumenti di informazione e diffusione delle notizie. Pertanto, che cosa dovrà intendere il mediatore per "stampa o altri mezzi di pubblicità", posto che al concetto di stampa possono, in astratto, ricondursi  il giornale cartaceo, il telegiornale e il giornale on line registrato e la locuzione mezzi di pubblicità ricomprende oggi una variegata gamma di mezzi di diffusione? Dal canto suo, la giurisprudenza della Suprema Corte tende a tenere distinte le diverse forme di informazione professionale ed, in genere, si riconosce una maggiore carica lesiva, soprattutto in relazione al danno non patrimoniale, nei casi  di diffamazione a mezzo stampa rispetto alle altre forme di pubblicità. Diverso, invece, potrebbe essere l'orientamento in sede di mediazione, dove la diversa finalità (e la richiesta assenza di tecnicismo giuridico), la innovativa visione prospettica (condurre le parti ad una naturale composizione della lite) potrebbe  portare all'attribuzione di una pari rilevanza ad ipotesi sino ad ora giudicate in modo differente, ma viceversa avvertite dal sentire comune quali egualmente offensive. In conseguenza, potrebbe, addirittura, ampliarsi il novero dei soggetti ritenuti responsabili della presunta offesa e, pertanto, del danno. Oggi, infatti, mentre, con riguardo al mezzo della stampa, accanto alla responsabilità del giornalista/autore dell'articolo diffamatorio, può profilarsi un responsabilità del direttore della testata, viceversa, si tende ad escludere forme di responsabilità, sia pure indiretta, nei confronti di soggetti diversi dall'autore del messaggio lesivo nel caso dei più moderni strumenti di comunicazione. Infatti, la peculiarità e le particolari caratteristiche dell'offesa arrecata elettronicamente ha condotto a non riconoscere alcuna sorta di responsabilità a carico dell'internet provider (colui che fornisce l'accesso alla rete), del gestore del sito, nonché del blogger, stante l'impossibilità per costoro di realizzare un effettivo controllo preventivo su quanto riversato nella rete, a causa della quantità dei dati ivi immessi e trasmessi .
 Anche sotto il profilo strettamente procedurale il rapporto mediazione/diffamazione presenta alcuni caratteri problematici, che potranno, tuttavia, trovare chiarificazione soltanto nella fase esecutiva con l'instaurarsi di prassi più o meno consolidate. Se, infatti, la nuova conciliazione elimina la querelle sul giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, non avendo il legislatore posto alcuna regola in materia di competenza, allo stesso tempo pone questioni dalla cui soluzione, in un senso o nell'altro, dipenderà la portata e l'estensione dell'istituto medesimo.
Ad esempio, l'art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 prevede la possibilità per la persona offesa di richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p. (comprensivo sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale), anche una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato. Essa si aggiunge e non si sostituisce al risarcimento del danno sia patrimoniale che non, è autonomamente liquidato in favore del danneggiato, non costituisce una forma di risarcimento del danno, né comporta una duplicazione delle voci di danno risarcibili, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge. Essa, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quello per il quale è stata espressamente prevista, ossia solo in presenza di una diffamazione "a mezzo stampa" intesa nella sua accezione più restrittiva di stampa quotidiana e periodica. Orbene, in questo caso, sarà obbligatorio il preventivo tentativo di conciliazione o potrà  esservi l'immediato ricorso al giudice? Se si considera che il mediatore non può elidere il diritto di una parte di chiedere anche l'irrogazione della pena pecuniaria privata ex art. 12 l. 47/48 e, pertanto, non può comporre alcuna lite, allora sarebbe da preferire la seconda soluzione, ma, se si considera l'innegabile effetto deflattivo legato alla possibilità per lo stesso di giungere ad una determinazione concordata della sanzione, allora si potrebbe auspicare anche la prima via.
Analoga questione si pone, inoltre, per quanto attiene la determinazione del danno nel caso di esercizio dell'azione civile in sede penale. Infatti, sebbene il legislatore abbia limitato l'accesso obbligatorio alla conciliazione nel caso di ricorso per così dire immediato al giudice civile, può accadere (e la prassi lo dimostra) che il giudicante penale si limiti a riconoscere la responsabilità dell'imputato, demandando ad altro giudice la determinazione effettiva del danno. Allora non sarebbe opportuno ed auspicabile un ampliamento della portata della littera legis ovvero l'instaurarsi di una prassi che faccia ricorso alla conciliazione in vista di una più celere risoluzione della questione?
In ultima analisi, appare difficile prevedere quale sarà il ruolo della conciliazione e quali sviluppi innovativi essa porterà in un settore estremamente delicato come quello dei mezzi di comunicazione di massa, sempre più indirizzati alla globalizzazione ed alla creazione di forme dinamiche ed aperte di comunicazione. Altrettanto incerto, infine, sembra sia persino il destino della attuale normativa sull'intero tema dell'informazione, che potrebbe risultare retrograda ed insufficiente di fronte a possibili nuovi spunti interpretativi emergenti dalla prassi conciliativa, per definizione più vicina al sentire comune ed alle esigenze di una società globale.

Anna La Sala
Fabio Lioy
M. Cristina Cotticelli

lunedì 16 aprile 2012

Al.Am. informa

convenzione con gli avvocati 2012
Al.Am. offre agli avvocati di Avellino una convenzione per le attività svolte


convenzione avvocati

Intervista al Prof. Avv. Salvatore Sica


Intervista al Prof. Avv. Salvatore Sica

Intervista al Prof. Domenico Festa, responsabile del settore formazione dell'Al. Am. Conciliazione

Intervista al Prof. Domenico Festa

Corso di Formazione Salerno

Salerno: L'Al. Am. inizia un nuovo corso a Salerno dopo l'inaugurazione del 31.03.2012 del Polo Delle Professioni.
Questo nuovo successo di pubblico e gradimento è il simbolo più evidente dell'alta qualità che l'Al.Am. conferisce ai suoi corsi di formazione, ormai esportati ben oltre i confini della natia regione campania.
E' in programma a breve la realizzazione di nuovi corsi di formazione a nord-est e nord-ovest.
Il corpo docente è composto da uno dei massimi referenti del Ministero della Giustizia Prof. Salvatore Sica, responsabile scientifico dell'Al. Am. Conciliazione.
La Prof. Nora Capece esperta italiana in PNF riconosciuta anche negli Stati Uniti e in tutti i paesi anglofoni grazie alla sua preparazione tecnica-vocale-linguistica e parossistica.
Prof. Riccardo Izzo, presidente del Medi' di Napoli, primo organismo pubblico nazionale.
E' altresi' prevista la presenza del responsabile scientifico di Concilia Lex.

giovedì 22 marzo 2012

Inaugurazione ufficiale della sede del Polo delle Professioni

Dopo aver già raccolto un gran numero di adesioni attraverso social network e passaparola, Il Polo delle Professioni inaugurerà ufficialmente la sua nuova sede a Salerno. Il taglio del nastro è previsto per sabato 31 marzo alle ore 18, 30 nel quartiere Torrione in via Galloppo n ° 78 (adiacente il nuovo parcheggio)

martedì 20 marzo 2012

Corso di formazione Al. Am. Conciliazione Salerno

Sono a disposizione ancora pochi posti alla chiusura del Corso di Formazione per Mediatore Professionista presso la Sede di Salerno di Via F. Galloppo n.78